Sorgente Sgr | Regime Fiscale
Il regime fiscale applicabile ai fondi immobiliari ha subito nel tempo diverse e rilevanti modifiche.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto legge 25 settembre 2001 n. 351 artt. Da 5 a 11
Legge 25 gennaio 1994, n. 86 artt. 14-bis e 15
Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 - art- 41 bis
Legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) art. 1 commi 137 e 140
Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 - art. 82 commi da 17 a 22
Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 - art.35
D.M. 25 maggio 2007
D.L. 351/01
Il regime fiscale introdotto con tale decreto prevedeva l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'1% sul patrimonio del fondo.
A decorrere dal 1° gennaio 2004 non è più dovuta l'imposta patrimoniale dell'1% sul valore netto contabile del fondo e la tassazione avviene in capo ai partecipanti al momento della percezione dei proventi (a tal proposito si fa rinvio a quanto detto nel seguito).
Sempre lo stesso decreto ha introdotto specifiche disposizioni in merito al regime IVA, volte ad agevolare l'eventuale eccedenza di credito IVA per le operazioni di acquisto di immobili imputabili al fondo e delle relative spese di manutenzione.
In particolare l'art. 8 del decreto, equiparando ai beni ammortizzabili gli immobili costituenti il patrimonio del fondo e le relative spese di manutenzione, consente di chiedere il rimborso dell'IVA annuale nonchè, qualora ricorrano le condizioni, quello relativo a periodi inferiori all'anno. In alternativa alla richiesta di rimborso, è prevista inoltre la possibilità per la SGR di utilizzare, in tutto o in parte e senza alcun limite d'importo, il credito IVA in compensazione delle altre imposte e contributi dovuti ovvero mediante cessione del credito a soggetti terzi o appartenenti al medesimo gruppo.
D.L. n. 112/08
L'articolo 82 ha previsto uno specifico regime fiscale per i fondi immobiliari "a ristretta base partecipativa" e per i fondi "familiari" allo scopo di disincentivare l'utilizzo del fondo immobiliare per finalità diverse da quelle della gestione collettiva del risparmio.
Questo regime fiscale, che si aggiunge a quello ordinario, prevede l'applicazione di un imposta patrimoniale dell'1% sul valore del patrimonio netto del fondo e l'aumento dal 12,5% al 20% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate a seguito della cessione delle quote del fondo.
La disciplina in questione si applica ai fondi le cui quote siano detenute da meno di dieci partecipanti, salvo che almeno il 50% sia detenuto da imprese, investitori che risiedano in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal TUF, forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria ed enti non commerciali (fondi a ristretta base partecipativa).
Si applica inoltre ai fondi riservati speculativi istituiti ai sensi degli artt. 15 e 16 del decreto ministeriale n. 228 del 1999, indipendentemente dal numero dei partecipanti, qualora le quote siano detenute per più di due terzi da persone fisiche appartenenti al medesimo nucleo familiare, nonchè da società, enti o organismi da esse controllati, a eccezione delle quote di partecipazione che siano comunque relative a imprese commerciali residenti ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Sono in ogni caso esclusi da tali disposizioni fiscali i fondi per i quali sia prevista la quotazione dei certificati in un mercato regolamentato e quelli che abbiano un patrimonio non inferiore a 400 milioni di euro.
PROVENTI PERCEPITI DAI PARTECIPANTI
Al momento della percezione dei proventi la normativa prevede la tassazione, in via generale in capo ai partecipanti, dei redditi da capitale distribuiti in costanza di partecipazione al fondo ovvero realizzati attraverso il riscatto o la liquidazione delle quote. In particolare in tale ipotesi si applica una ritenuta del 12,5%.
La ritenuta è applicata a titolo di acconto se i proventi sono percepiti da soggetti che detengono le quote nell'esercizio di attività di impresa commerciale mentre è applicata a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da imposta sul reddito delle società. La ritenuta non è invece applicata sui proventi percepiti dalle forme di previdenza complementare e dagli OICR istituiti in Italia.
Il regime di non imponibilità si applica anche ai soggetti non residenti che vivono in uno Stato compreso nella cosiddetta "white list" nonchè agli investitori istituzionali esteri.
I proventi e le perdite realizzati attraverso la negoziazione delle quote, nonchè le perdite realizzateattraverso il riscatto o la liquidazione costituiscono "reddito diverso" di natura finanziaria (plusvalenza o minusvalenza) ovvero "reddito d'impresa" se conseguiti nell'esercizio di un'attività di impresa commerciale. A queste plusvalenze e minusvalenze si applicano quindi le disposizioni previste per i singoli regimi impositivi (regime della dichiarazione, del risparmio amministrato o del risparmio gestito).
Peraltro, secondo quanto stabilito dal decreto legge 269/03 il nuovo regime di tassazione dei partecipanti al fondo si applica sui proventi distribuiti o realizzati attraverso il riscatto o la liquidazione delle quote a decorrere dal 1° gennaio 2004, a condizione che si tratti di proventi riferiti a periodi di attività del fondo per i quali non ha trovato applicazione l'imposta sostitutiva dell'1%. Di contro per i proventi di ogni tipo, riferiti a periodi di attività del fondo per i quali ha trovato applicazione l'imposta patrimoniale, pur se percepiti successivamente al 1° gennaio 2004, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni, ossia:
• il regime di non imponibilità se si tratta di proventi afferenti quote detenute al di fuori dell'esercizio di un'impresa commerciale;
l'inclusione nel reddito d'impresa del partecipante, con riconoscimento del credito d'imposta dell'1%, se relativi a quote detenute nell'esercizio di un'attività d'impresa commerciale.